Marchi e Brevetti - Rivalutazione fiscale

Appunto sull’iscrizione del fair value di assets immaterali in bilancio

Per le società italiane (il richiamo alla normativa italiana è d’obbligo ma la tendenza è comunque di vari stati all’allineamento con i principi contabili internazionali IAS) che intendano iscrivere in bilancio assets immateriali è necessario che sia stato sostenuto un costo o d’acquisto o di autoproduzione, e che tale costo sia ritenuto idoneo a generare utilità future, e quindi ammortamenti.
Il vigente art. 2424 Cod. Civ., nella classe B.I dedicata appunto alle immobilizzazioni immateriali, contempla, tra le altre, le voci denominate costi di impianto e di ampliamento, e diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno.
Sono suscettibili di capitalizzazione le spese relative a studi, ricerche, progettazione, avviamento degli impianti purché il bene immateriale sia identificabile e misurabile, utile e trasferibile, nel senso che il bene stesso possa essere ceduto estrapolandolo dall’azienda in cui si è formato.

La caratteristica della trasferibilità è fondamentale al fine di evitare rischi di sovrapposizione e di duplicazione nella valorizzazione dei beni immateriali.

Poiché i diritti nascenti dai brevetti sono in genere autonomamente trasferibili, i costi iscrivibili alla voce B I 3 possono essere rappresentati sia dai costi di produzione interna, sia da costi di acquisizione da terzi.

In generale gli IAS, pur prevedendo che le immobilizzazioni immateriali debbano essere rilevate inizialmente al costo, introducono il criterio di valutazione dei beni iscritti in bilancio al valore equo, il fair value. Tale metodologia sta sostituendo quella tradizionale del costo storico nella valorizzazione di alcune voci di bilancio (attività e passività finanziarie e asset derivanti da aggregazioni o acquisizioni di imprese) mentre é facoltativa per le immobilizzazioni materiali o immateriali.

Il risultato positivo di eventuali variazioni dovrà essere inserito fra le riserve di patrimonio netto.

Le “aperture” verso l’applicazione del criterio del fair value nella valutazione dei beni immateriali

In base al “nuovo” numero 3-bis) dell’articolo 2427 del Codice Civile, la nota integrativa deve riportare “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tale fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”.

L’informativa prescritta dal nuovo numero 3-bis) della nota integrativa relativa ai beni immateriali (c.d. intangibile assett) e, in particolare, all’avviamento costituisce l’applicazione del criterio del “valore equo” o fair value, definito dallo IAS n. 39 (par. 8) come “il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta, tra parti informate e consapevoli, in una transazione volontaria”.

Il legislatore, quindi, prendendo atto della parziale inadeguatezza del criterio del costo storico per la valutazione delle citate immobilizzazioni, ne opera la sostituzione con quello del “valore equo”, ritenuto più idoneo a rappresentare il concorso di questi assett alla produzione del reddito e, quindi, alla rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’impresa. L’intervento è circoscritto alla sola informativa da fornire in nota integrativa e non riguarda i criteri di valutazione di cui all’articolo 2426 c.c.

Il collegato fiscale alla finanziaria 2000 - L. 342 del 21 novembre 2000, in vigore dal 10 dicembre 2000 ha sancito la possibilità per il titolare di diritti di proprietà industriale di procedere alla rivalutazione degli stessi.

La rivalutazione è stata all’epoca resa possibile per i beni i che risultavano iscritti a bilancio nell’esercizio precedente all’anno 2000: nella finanziaria 2004 è stata però prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti a bilancio al 31.12.2003: i beni rivalutabili sono sia materiali, anche già completamente ammortizzati, che immateriali.

Per questi ultimi è possibile procedere singolarmente (anziché per categorie) alla loro rivalutazione.
Ambito oggettivo: possono formare oggetto di rivalutazione i seguenti beni: [...] immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati quali diritti di brevetto e diritto industriale, diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili scritti nell’attivo di bilancio, o per i soggetti in contabilità semplificata, risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili e, per i beni immateriali completamente ammortizzati se gli stessi sono tutt’ora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

E’ quindi possibile per le aziende analizzare la possibilità di rivalutare i propri assets, in particolare i brevetti, in quanto la combinazione tra termini di pagamento dell’Imposta sostitutiva e la deducibilità di maggiori ammortamenti potrebbe essere d’interesse per quelle società che prevedono un’elevata redditività fiscale nei prossimi tre anni.

La rivalutazione dev’essere annotata sia nell’inventario, sia nella nota integrativa al bilancio e può essere fatta secondo due distinte modalità:
1.quando si ritiene che il diritto abbia una maggior vita utile.
Questo caso, però, nella pratica è applicabile solo ai diritti di marchio, in quanto prorogabili all’infinito di dieci anni in dieci anni. Per i diritti in cui vi è una scadenza massima (brevetti industriali, modelli d’utilità, modelli e disegni) questo rivalutazione è possibile solo in specifici casi.
2.quando si vuole riallineare il valore di bilancio con il valore ipotetico di scambio, questo per sopperire alla differenza che i diritti di proprietà industriale possono avere tra valore di bilancio e valore del bene immateriale.
Il maggior valore fiscale dei Titoli di Proprietà Industriale rivalutati può consentire:
maggiori ammortamenti, con la relativa maggiore deducibilità fiscale - ammortamenti applicabili ai beni immateriali sull’importo rivalutato (art. 68 D.P.R. 917), pari a:
33% per i Brevetti
10% per i Marchi

la riduzione delle future plusvalenze realizzabili in caso di cessione di marchi e brevetti.

Sui maggiori valori derivanti dalla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva del 19%, da corrispondere in tre rate 50, 25 e 25% dal 2004 al 2006 -.

La rivalutazione ai fini fiscali è ammessa solo per i diritti giuridicamente tutelati; non riguarda pertanto costi pluriennali patrimonializzati, avviamento e pubblicità, nonché spese di ricerca e sviluppo.

Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione si effettua deve essere indicato il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni già eseguite.

In analogia a quanto sopra l’inserimento di assets immateriali alla data del 2006 può essere al costo oppure ad un valore stimato, compatibilmente con la accettazione da parte dei soci del valore di mercato degli immateriali ( consenso del collegio sindacale e/o dei soci) compatibilmente con quanto previsto dall’art. 2429 bis del Codice Civile, in specie nel rispetto del criterio della attendibile valutabilità autonoma del bene.

Appendice:
A) Società quotate in Borsa.
Bilancio Consolidato 2005 - applicazione degli International Accounting Standards - I.A.S. n.ro 36 e 38.
Dall’anno 2005 nella redazione del Bilancio Consolidato delle Società quotate in Borsa, devono essere applicati i Principi Contabili Internazionali (International Accounting Standards).
In tale contesto richiamiamo l’attenzione sulla problematica relativa alla determinazione del valore equo (fair value) dei beni immateriali - I.A.S. n.ro 38 -, tra i quali sono inclusi anche i marchi ed i brevetti.
In particolare i marchi non generati internamente, (ovvero acquisiti separatamente o mediante operazioni di natura straordinaria come fusioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami d’azienda) e aventi una vita indefinita possono essere rivalutati o svalutati (impairment test - I.A.S. n.ro 36), per adeguare il valore di bilancio al valore di mercato o d’uso corrente. (tratto da Barzanò Z. news).

B) L’INFORMATIVA nelle NOTE DI BILANCIO ai sensi dello IAS 38

Nelle note al bilancio occorre dare una serie di informazioni.
In primo luogo bisogna distinguere tra attività generate internamente e le altre attività e poi
per ciascuna classe si deve indicare:

1. i metodi di ammortamento adottati;
2. le voci di conto economico in cui è stato contabilizzato l’ammortamento;
3. il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato;
4. le vite utili, distinguendo tra quelle definite e quelle indefinite.

Bisogna inoltre riportare nelle note al bilancio una riconciliazione del valore contabile
delle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando:

1. le attività classificate come possedute per la vendita;
2. le perdite per riduzione di valore contabilizzate nel conto economico;
3. gli ammortamenti rilevati nell’esercizio;
4. le differenze nette di cambio dovute alla conversione dei bilanci in valuta estera;
5. gli incrementi o i decrementi che si originano dall’utilizzo del modello della
rideterminazione del valore e dalle perdite derivanti dalle riduzioni di valore
rilevate o stornate direttamente nel patrimonio netto;
6. gli incrementi, con separata indicazione di quelli originati da sviluppo interno o
da operazioni di aggregazioni di imprese o da attività acquisite separatamente;
7. i ripristini di valore di precedenti svalutazioni;
8. le altre variazioni di valore contabile intervenute nel corso dell’esercizio.

Qualora l’impresa abbia iscritto in bilancio delle attività a vita utile indefinita occorre
indicare il valore contabile e le motivazioni a supporto del fatto che tale attività abbia
effettivamente una vita utile indefinita. Nel caso in cui siano avvenuti dei mutamenti
nella valutazione della vita utile, nel metodo di ammortamento o nei valori residui,
bisogna darne informativa, indicando la natura e l’ammontare della variazione.
Inoltre se è stato utilizzato il modello della rivalutazione occorre fornire delle
informazioni per ogni singola classe di attività immateriali,ossia:

1. la data in cui è stata effettuata la rideterminzione;
2. il valore contabile delle attività per le quali si è proceduto alla rideterminazione;
3. il valore contabile che sarebbe stato rilevato in bilancio se le attività
rideterminate fossero state valutate con il modello del costo;
4. l’importo iniziale e finale della riserva di rivalutazione con l’indicazione delle
variazioni dell’esercizio e dell’esistenza di qualsiasi restrizione alla distribuzione
agli azionisti;
5. i metodi utilizzati per la stima dei fair value delle attività.
Inoltre similmente a quanto l’art. 2428 del codice civile prevede per la relazione sulla
gestione, l’impresa deve fornire l’indicazione delle spese di ricerca e sviluppo rilevate
nel conto economico.
Invece per le attività acquisite grazie a contributi pubblici e inizialmente contabilizzate
al fair value bisogna indicare:

1. il valore contabile;
2. il fair value che è stato inizialmente rilevato per queste attività;
3. il modello di valutazione utilizzato dopo la rilevazione iniziale.

Bisogna dare informativa circa l’esistenza e i valori contabili di attività il cui diritto di
utilizzo risulta essere vincolato e di quelle che sono state date in garanzia a fronte di
passività.
Occorre fornire la descrizione, il valore contabile e il periodo di ammortamento residuo
di ciascuna significativa attività immateriale, nonché l’ammontare degli impegni
contrattuali esistenti per l’acquisto di attività immateriali.
Infine, per i principi contabili internazionali le imprese sono incoraggiate, ma non
obbligate, a dare anche le seguenti informazioni:

1. una descrizione delle attività immateriali che risultano completamente
ammortizzate, ma che sono ancora in uso;
2. una descrizione delle attività immateriali controllate dall’azienda, ma che non
sono state contabilizzate come tali in quanto non soddisfano i requisiti previsti
dallo IAS 38.